Sezione dedicata alle domande sulla Certificazione Energetica A.P.E. in generale. Per le domande inerenti le modalità di redazione e consegna dell'A.P.E. da parte di Certedifici.com si prega di prendere visione dell'apposita sezione delle F.A.Q.

 

-- D: È obbligatorio redigere l’attestato di certificazione energetica?
-- R: Sì, l’Attestato di Prestazione Energetica, così come definito dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, è obligatorio in base a quanto disposto dal Decreto del 26 giugno 2009 del Ministro dello Sviluppo Economico, nei casi ivi previsti, a partire dal 1° Luglio 2009. In particolare è obbligatorio nel caso di vendita, permuta, successione, donazione, locazione (affitto), nuova costruzione e ristrutturazione.

 
-- D: Nel caso di edifici a destinazione d’uso magazzino, deposito, box auto, rimessa, autorimessa, stalla, scuderia è obbligatoria la certificazione energetica?
-- R. No, in tutti i casi esposti non è obbligatoria.

-- D: Chi deve richiedere l’attestato di certificazione?
-- R: L’attestato di certificazione deve essere richiesto dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile.

-- D: Nel caso di annunci commerciali di vendita degli edifici è obbligatorio far redigere l’attestato di certificazione energetica?
-- R. Si, è obbligatorio infatti che venga inserito negli annunci commerciali di vendita degli edifici l’Indice di Prestazione Energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica, con la conseguenza che è necessario far redigere l’attestato da un tecnico abilitato. Non è pertanto possibile compilare l’autodichiarazione in classe G.

-- D: Chi sostiene le spese della certificazione energetica?
-- R: Il titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o il proprietario, o il detentore dell’immobile.

-- D: Quale durata di validità ha un attestato di certificazione energetica?
-- R: Secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’art.6 del DM 26/6/2009, l’attestato di certificazione energetica ha una validità massima di dieci anni, ma tale validità viene confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. All’attestato di certificazione energetica va allegato (in copia o in originale) il libretto di impianto. In assenza di tale allegato, non potendo verificare la scadenza dell’ultimo adempimento, la validità decade il 31 dicembre dell’anno corrente.